ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024

Ultima modifica 7 maggio 2024

Elezioni

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ORARIO DI VOTAZIONE

Sabato 8 giugno 2024:           dalle ore 15:00 alle ore 23:00

Domenica 9 giugno 2024:     dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Eventuale ballottaggio:          domenica 23.06.2024 dalle ore 7:00 alle ore 23:00

                                                     lunedì 24.06.2024 dalle ore 7:00 alle ore 15:00

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Per le Elezioni Europee:         dalle ore 23:00 di domenica 09.06.2024 ad oltranza.

Per le Elezioni Comunali:      dalle ore 14:00 di lunedì 10.06.2024 ad oltranza.

 

Aperture

 

Questi sono gli orari di apertura straordinaria dell’ufficio elettorale riservati ai partiti ed ai candidati:

  • Sabato 27.04.2024: 09:00 – 12:00
  • Domenica 28.04.2024: 09:00 – 12:00
  • Lunedì 29.04.2024: 09:00 – 12:30 e 15:30 – 18:00
  • Martedì 30.04.2024: 08:00 – 20:00
  • Mercoledì 01.05.2024: 08:00 – 20:00
  • Martedì 07.05.2024: 09:00 – 12:30 e 15:00 – 18:00
  • Mercoledì 08.05.2024: 09:00 – 12:30 e 15:30 – 18:00
  • Giovedì 09.05.2024: 09:00 – 12:30 e 15:00 – 18:00
  • Venerdì 10.05.2024: 08:00 – 20:00 (PRESENTAZIONE CANDIDATURE ELEZIONI COMUNALI)
  • Sabato 11.05.2024: 08:00 – 12:00 (PRESENTAZIONE CANDIDATURE ELEZIONI COMUNALI)

Questi invece gli orari di apertura straordinaria dell’ufficio elettorale per il rilascio delle tessere elettorali:

  • Venerdì 07.06.2024: 09:00 – 18:00
  • Sabato 08.06.2024: 09:00 – 23:00
  • Domenica 09.06.2024: 07:00 - 23:00

 

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RILASCIO DUPLICATI TESSERE ELETTORALI

Si invitano gli elettori a verificare gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale ed in caso di esaurimento degli stessi, a richiedere quanto prima il rilascio di una nuova tessera elettorale presso l’Ufficio Elettorale del Comune, esibendo la tessera con gli spazi esauriti e lasciando un recapito telefonico per essere contattati non appena il nuovo documento sarà pronto.

Contatti: tel. 0444 685402 int. 1 e mail: anagrafe@comune.montorsovicentino.vi.it

 

 

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ELEZIONI EUROPEE: il sistema di VOTO

Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 stati membri dell'Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione europea. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione.

Le elezioni europee del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.

La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, la Legge n.18/1979, disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.

Circoscrizioni

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

  1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  3. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  4. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo (nella legislatura 2004-2009 erano 78, nella legislatura 2009-2014 sono scesi a 72, erano 73 nelle legislature dal 2014 al 2024, e saranno 76 nella prossima legislatura), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Secondo il decreto del 1º aprile 2009, l'assegnazione teorica (vedi sotto) dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

  • I. Italia nord-occidentale: 20
  • II. Italia nord-orientale: 15
  • III. Italia centrale: 15
  • IV. Italia meridionale: 18
  • V. Italia insulare: 8

La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale essa si ispirava.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del metodo Hare-Niemeyer dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni.

Sempre secondo il modello politico vigente nel 1979, tale legge prevede il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta.

Le preferenze vanno espresse a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18º anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali.

 

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ELEZIONI COMUNALI a MONTORSO VICENTINO: il sistema di VOTO

L’elezione del Sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince.

Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato Sindaco.

Ogni elettore può: a) votare per il candidato Sindaco, segnando il relativo contrassegno; b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al Sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Preferenze: n. 1.

Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata: a) la lista a cui appartiene il candidato votato; b) il candidato a consigliere votato; c) il candidato Sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato Sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”.

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato Sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del Sindaco.

Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

 

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VOTO DEGLI STUDENTI FUORI SEDE

Limitatamente alle Elezioni Europee, gli elettori e le elettrici residenti nel Comune di Montorso Vicentino che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un Comune situato in una regione diversa dal Veneto, possono esercitare il diritto di voto “fuori sede”.

Se il Comune di domicilio temporaneo appartiene alla medesima circoscrizione elettorale di Montorso Vicentino e cioè alla circoscrizione “Italia Nord Orientale” (comprendente, oltre al Veneto, le regioni Trentino-Alto-Adige, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna), gli elettori e le elettrici fuori sede potranno votare direttamente nel comune di domicilio temporaneo. Ad esempio: un elettore fuori sede domiciliato temporaneamente nel Comune di Parma (appartenente alla Circoscrizione Italia Nord Orientale) voterà a Parma.

Se il Comune di domicilio temporaneo appartiene a una circoscrizione elettorale diversa dall’Italia Nord Orientale, gli elettori e le elettrici fuori sede potranno votare nel comune capoluogo della regione in cui si trova il comune di domicilio temporaneo. Ad esempio: un elettore fuori sede domiciliato temporaneamente nel Comune di Pavia (appartenente alla Circoscrizione Italia Nord Occidentale) voterà a Milano.

La domanda per esercitare il diritto di voto fuori sede (vedi modulo allegato) potrà essere presentata entro il 5 maggio 2024:

Alla domanda deve essere allegato:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
  • copia della tessera elettorale (frontespizio)
  • certificazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica universitaria o formativa

Il Comune di domicilio o il Comune capoluogo di regione trasmetterà ai richiedenti, entro il 4 giugno 2024, un’attestazione di ammissione al voto fuori sede con l’indicazione del numero e della sezione presso cui votare.

Il voto fuori sede è previsto esclusivamente per le Elezioni Europee (NO PER LE ELEZIONI COMUNALI).

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voto-domiciliare_900ESERCIZIO del VOTO a DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della Legge 05.02.1992 n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione (pertanto: nel periodo dal 30 aprile 2024 al 20 maggio 2024), una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonchè un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.

 

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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’

(voto ASSISTITO)

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. L’accompagnatore non può esercitare la funzione per più di un richiedente. Sono da considerarsi fisicamente impediti i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale (rivolgersi all’Ulss 8 Berica oppure ai distretti). Il certificato medico deve attestare esplicitamente che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore (a meno che queste ultime comportino una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto). Gli elettori non vedenti possono esibire, al posto del certificato medico, il libretto nominativo di pensione rilasciato dall’Inps (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria “ciechi civili” ed uno dei codici attestanti la cecità assoluta, quali 06,07,10,11,15,18 e 19. In caso di impedimento fisico permanente, è possibile richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune di apporre sulla tessera elettorale uno speciale timbro attestante il diritto al voto assistito permanente (AVD). Per ulteriori chiarimenti, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Elettorale del Comune.

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RICHIESTA CERTIFICATI ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI IN FORMATO DIGITALE

I partiti o movimenti politici o liste di candidati possono richiedere ed acquisire in formato digitale i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

L’indirizzo Pec a cui indirizzare le richieste è il seguente:

montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net