Varianti Urbanistiche con procedura Sportello Unico per le Imprese

Ultima modifica 29 dicembre 2021

Principi normativi

Il D.P.R. 07/09/2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 06/08/2008 n.133", ha stabilito la nuova disciplina da adottarsi in materia di Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ed ha abrogato le previgenti disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 447/1998.

Il comma 1 dell'art. 8 prevede in particolare che: "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della legge 07/08/1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380".

Al fine di agevolare l'azione della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'attivita' di impresa, la Regione Veneto ai sensi dell'art. 1 della L.R. 31/12/2012 n. 55 detta proprie specifiche procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

E' altresi' opportuno ricordare che con la procedura dello Sportello Unico non e' assentibile un progetto relativo ad attivita' abusiva, per cui non e' possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR 160/2010 sono escluse dall'applicazione le procedure inerenti le attivita' commerciali di medie e grandi struttura di vendita soggette alla disciplina della LR 50/2012.

Interventi previsti dalla L.R. 55/2012

La LR 55/2012 ha previsto la suddivisione degli interventi di edilizia produttiva in tre grandi categorie di interventi di edilizia produttiva:
- che non configurano variante;
- realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;
- che configurano variante;

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attivita' produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attivita' ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti gia' approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attivita' produttive, ferme restando le quantita' volumetriche e/o di superficie coperta approvate.
Il procedimento e' quello del rilascio del semplice titolo autorizzativo (permesso a costruire).

L'art 3 della legge regionale disciplina gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale ed in particolare:
- sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attivita' produttive in difformita' dallo strumento urbanistico purche' entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.
- nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attivita' da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.
- il parere del consiglio comunale di cui sopra deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
- il limite massimo di ampliamento di cui sopra puo' essere conseguito anche con piu' interventi purche' il limite di 1.500 mq. non sia complessivamente superato.
Questi interventi sono ammessi "in deroga allo strumento urbanistico" sono realizzabili con la procedura dell'articolo 7 del DPR 160/2010, integrata da una deliberazione del consiglio comunale che ne valuta la ricaduta e l'impatto sul territorio e sul proprio strumento urbanistico. Ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale si prevede che la realizzazione degli interventi di cui sopra sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale:
- siano definiti le modalita' ed i criteri di intervento, con particolare riferimento alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti, ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.
- sia previsto il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilita', di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in piu' unita' immobiliari degli immobili destinati all'attivita' produttiva (a tali fini e' istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari).

L'art. 4 della legge regionale prevede l'applicazione dell'art. 8 del DPR 160/2010, integrato dalle seguenti disposizioni generali:
- Il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle altre normative di settore.
- Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), in sede di conferenza di servizi va, altresi', acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.
- La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilita' ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
- La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni.
- Dell'avvenuto deposito e' dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque puo' presentare osservazioni.
- Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione e' effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento. 
- La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Viene altresi' ricordato che la LR 55/2012 ha abrogato l'art. 48, comma 7 bis 2, della LR 11/2004, pertanto con la procedura dello Sportello Unico sono possibili varianti allo strumento urbanistico generale anche per localizzazioni di nuove attivita' produttive, laddove in precedenza cio' era possibile solo nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attivita' produttive esistenti.

L'art. 5 della LR 55/2012 prevede che anche la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale siano definiti le modalita' ed i criteri di intervento, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.

Sono sottoposti alla competenza del S.U.A.P. comunale i procedimenti autorizzatori in materia di: 
- attivita' industriali;
- attivita' agricole;
- attivita' commerciali e artigiane;
- attivita' turistiche e alberghiere;
- servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- servizi di telecomunicazione.

Il S.U.A.P. comunale (responsabile del procedimento unico), ai sensi del D.P.R. 160/10 si pone come unico interlocutore nei confronti del richiedente. Le altre Amministrazioni pubbliche (ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.) intervengono nel procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze, rilasciando atti istruttori "endoprocedimentali", comunque denominati dalle normative vigenti.
Il provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

L'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012 ha determinato il trasferimento delle specifiche competenze in materia di pianificazione urbanistica. Ne consegue pertanto che le funzioni relative all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attivita' produttive che fino a tale data erano esercitate dalla Regione sono trasferite all'Amministrazione Provinciale.

La partecipazione provinciale alla Conferenza di Servizi Decisoria e' preceduta dal parere espresso dal dirigente del settore competente in materia urbanistica (parere denominato Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica -V.T.P.U.). Il Dirigente responsabile della V.T.P.U. ha la facolta', ove lo ritenga opportuno per gli interventi di particolare rilevanza o complessita', di richiedere il parere del Comitato Tecnico Provinciale, costituito dalla Provincia in analogia a quanto previsto dalla LR 11/2004, art. 27.

Procedimento

La valutazione dei progetti seguira' le seguenti indicazioni:

  • l'estensione dell'area interessata dal progetto non puo' eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;
  • per quanto riguarda il rispetto degli standard urbanistici si fa riferimento agli standard prescritti dalle vigenti norme;
  • deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
  • e' necessario convenzionare le opere di urbanizzazione e di mitigazione relative all'intervento ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012;
  • per quanto riguarda l'occupazione di aree destinate a servizi, la procedura e' applicabile se non si va ad incidere sul dimensionamento del piano;
  • e' necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attivita' produttiva;

per gli interventi nei centri storici e necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce, e prendendo in considerazione che:

  • in linea di massima gli ampliamenti non si devono configurare come nuove costruzioni, ma devono essere quantomeno realizzati in aderenza;
  • non sono assentibili ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
  • non sono assentibili ampliamenti lesivi dell'integrita' ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche ecc.;
  • vanno rispettate le norme sulle distanze dalle strade e non e' possibile l'ampliamento verso il fronte da cui si origina il vincolo.

Progetti preliminari

L'art 8, comma 2, del DPR 160/2010 prevede che gli interessati possano chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere, con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

Il SUAP a seguito della richiesta di parere preliminare e sulla base delle risultanze dell'ufficio comunale, comunica al richiedente l'esito della verifica-preliminare. Se l'esito della verifica e' positivo, si ha l'attivazione del procedimento unico di cui all'art 7 del DP.R. n. 160/2010 con riduzione della meta' dei termini previsti.

Conferenza di servizi preliminare

Alla conferenza di servizi preliminare, partecipano il proprietario richiedente assistito dal proprio progettista, il Responsabile del SUAP comunale o suo delegato, il Sindaco o suo delegato, gli enti e le amministrazioni pubbliche individuate dal procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze rilasciando pareri e atti istruttori "endoprocedimentali" secondo la normativa vigente.

In un elenco non esaustivo potranno partecipare alla seduta ad esempio:
- L'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Societa' VI.ABILITA' Spa, (interventi che interessano accessi o opere in fregio una strada provinciale);
- Societa' Veneto Strade interventi che interessano accessi o opere in fregio una strada regionale);
- Soprintendenza (in caso di vincolo ambientale, architettonico o archeologico);
- Azienda Sanitaria Locale (U.L.S.S. di riferimento);
- A.R.P.A.V.;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Genio Civile Regionale;
- Consorzio di Bonifica;
- Enti competenti ad esprimersi su vincoli eventualmente presenti (ad esempio Rete Ferroviaria Italiana, Aeroporto civile e militare, ANAS ecc...);

N.B.: Ove l'intervento progettuale comporti variante al PAT\PATI, l'invito all'Amministrazione Provinciale a partecipare ai lavori della della conferenza di servizi e' condizione necessaria ai fini della legittimita' del procedimento stesso.
Nell'ipotesi in cui la Provincia esprima il proprio assenso. La variante potra' essere legittimamente approvata dal Consiglio Comunale competente;
Nell'ipotesi in cui la Provincia esprima il proprio motivato dissenso, la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo;
In caso di assenso la Provincia puo' subordinare l'accoglimento a specifiche modifiche progettuali (art. 14-quater comma 1 legge n. 241/1990), recepite le quali la variante potra' quindi essere legittimamente approvata dal Consiglio Comunale competente.

Qualora il Comune sia dotato di PAT/PATI, e l'intervento, al contrario, sia in contrasto col solo PI, la procedura di variante urbanistica potra' concludersi anche senza la partecipazione dell'amministrazione provinciale.

Conferenza di servizi conclusiva

Il responsabile SUAP convochera', nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, la conferenza di servizi detta "decisoria", con la partecipazione delle medesime amministrazioni pubbliche ed enti gia' convocati in sede istruttoria, al fine di definire e si formalizzare la determinazione costituente la proposta di variante sulla quale il Consiglio Comunale si pronuncera' definitivamente (nei termini ex LR 55/2012), tenuto conto delle relative osservazioni, proposte ed opposizioni pervenute.

N.B.: Qualora le osservazioni che il Consiglio Comunale intenda accogliere comportino una sostanziale modifica della variante adottata dalla conferenza di servizi, su tali osservazioni dovra' essere nuovamente acquisito il parere vincolante della conferenza stessa.

Le Conferenze di servizi per gli interventi in variante al PI o al PAT/PATI si svolgono presso il Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, Contra' Gazzolle, 1 - Vicenza.